ASSOCIAZIONE

Cives Catervae Custodes

 “MARTIRI di NASIRIYHA”

Roma – Via dei Castani, 201

STATUTO

(come modificato dall’assemblea del 28 ottobre 2014)

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Articolo 1 

(Definizione)

(1) La ASSOCIAZIONE Cives Catervae Custodes “MARTIRI di NASIRYHA”, (già Associazione tra Carabinieri in Congedo “Martiri di Nasiriyha”) di seguito denominata più brevemente “ASSOCIAZIONE CCC”, istituita tra Carabinieri in congedo e costituita ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, nonché a norma del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n.460, è una Organizzazione di promozione della cultura e dell’arte e di supporto civico e sociale, che riconosce quale valore imprescindibile la libertà di espressione e garantisce nel proprio ordinamento i più ampi spazi di democrazia.

(2) La ”ASSOCIAZIONE CCC” non ha finalità di lucro, è apolitica, è apartitica ed è aconfessionale, si ispira ai principi contenuti allo statuto organico dell’Associazione Nazionale Carabinieri approvato con decreto presidenziale  n. 1286 del 25 luglio 1956.

(3) Possono aderire alla “ASSOCIAZIONE CCC”:

Tutti coloro che ne fanno regolare richiesta la cui domanda d’ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. Tutti gli aderenti devono essere soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri o averne i requisiti per essere e/o essere cittadini incensurati;

– Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Organizzazione. L’Ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione per:

          – volontaria rinuncia;

          – morosità della quota associativa annuale;

          – indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo in quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva;

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

(4) L’adesione alla “ASSOCIAZIONE CCC”, è libera e volontaria e comporta l’accettazione dei princìpi contenuti nel presente Statuto.

(5) La “ASSOCIAZIONE CCC”, per il perseguimento delle proprie finalità, può decidere l’affiliazione ad Organizzazioni culturali aventi ordinamenti non in contrasto con il presente Statuto, ovvero promuoverne la costituzione.

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Articolo 2

(Sede legale)

  • La “ASSOCIAZIONE CCC” ha sede legale in Italia, attualmente a Roma (RM), Via dei Castani n .201- 00172
  •  La “ASSOCIAZIONE CCC” potrà istituire sedi nei Paesi dell’Unione Europea ed in Italia, previa delibera del Consiglio Direttivo

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Articolo 3

(Finalità)

(1) Nel rappresentare a livello europeo e italiano gli Associati di cui all’articolo 1, la “ASSOCIAZIONE CCC” si propone di:

1. Tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico nazionale

2. Protezione e valorizzazione dell’ambiente

3. Promozione e tutela del diritti della persona;

4. Promozione, sviluppo e organizzazione di sistemi di volontariato.

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Articolo 4

(Diritti ed impegni degli Associati)

(1) Coloro che intendono associarsi, debbono inoltrare domanda at Consiglio Direttivo, Con l’impegno di osservare lo Statuto della “ASSOCIAZIONE CCC”·

(2) Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il consiglio Direttivo.

(3) L’adesione ha durata annuale e si intende rinnovata tacitamente, di anno in anno, se non disdetta.

(4) Il primo anno di adesione decorre dalla data di accoglimento della domanda, fino alla conclusione dell’anno solare stesso.

(5) L’Associato che intenda recedere da1l’Associazione, deve darne comunicazione a mezzo raccomandata al Consig1io Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza.

(6) Il Consiglio Direttivo de1ibera sulla esclusione dell’Associato:

1.   Per il mancato adempimento degli obblighi assunti verso la “ASSOCIAZIONE CCC”

2.   Per l’inosservanza delle norme statutarie e dei regolamenti interni;

3.   Per il mancato pagamento delle quote associative entro il 30 aprile di ogni anno.

(7) Gli” Associati hanno il diritto di esercitare la più ampia e costruttiva dialettica in sede di Congresso e partecipano, con piena uguaglianza, alla formazione delle relative deliberazioni.

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Articolo 5

(Cariche statutarie)

  • Tutte re cariche previste dal presente Statuto e ricoperte negli organi della “ASSOCIAZIONE CCC”, sono elettive e gratuite.
  • Hanno diritto di voto gli Associati in regola con i pagamenti dei contributi associativi
  • Gli Associati hanno il diritto di esercitare la più ampia e costruttiva dialettica in seno agli Organi statutari nei quali siano eletti e partecipano, con piena uguaglianza, alla formazione delle relative deliberazioni.

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Articolo 6

(Organi della Associazione)

          Sono organi della “ASSOCIAZIONE CCC”:

          1.  Assemblea dei Soci;

          2. il Consiglio Direttivo;

          3. il Presidente;

          4. il Segretario Generale;

          5. il Collegio dei Probiviri.

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Articolo 7

(Assemblea dei Soci)

  • L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L’Assemblea è il massimo organo deliberante.

  • L’ Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell’ Associazione;

b) approvare il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo dell’Associazione;

c) eleggere il presidente;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente del collegio dei Revisori dei Conti;

e) stabilire l’entità della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

f) su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o regolamento.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

d) ratificare le modifiche dello Statuto del1’Associazione così come apportate dal Consiglio Direttivo;

i) deliberare sullo scioglimento dell’ Associazione stessa.

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Articolo 8

(Il Consiglio Direttivo)

  • Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 3 (tre) e non più di 7 (sette) componenti eletti dall’ Assemblea.
  • Di esso fanno parte di diritto il presidente ed il Segretario Generale.
  • I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica fino tre anni e sono rieleggibili.
  • I suoi componenti collaborano con il presidente ed il Segretario. Generare nella determinazione e nella attuazione delle iniziative.
  • Sono funzioni del Consiglio Direttivo:
  • emanare norme per il tesseramento e determinare i contributi annuali
  • predisporre il Bi1ancio consuntivo annuale ed il Bi1ancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
  • deliberare sull’ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull’esclusione degli Associati;
  •  nominare propri rappresentanti presso Enti, Istituzioni, Commissioni a carattere europeo, nazionale, regionale, provinciale e locale
  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche attraverso deleghe;
  • compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dette finalità della “ASSOCIAZIONE CCC” e per la rappresentanza e la tutela degli interessi collettivi degli Associati

(7) II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno una volta al mese o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi del Consiglieri.

(8) L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, deve essere recapitato armeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere. E’ ammessa la convocazione per telegramma, per raccomandata, via e-mail con ricevuta e con consegna a mano e rilascio di ricevuta.

(9) La convocazione senza le formalità che precedono è valida se i componenti del Consiglio Direttivo sono tutti presenti, dichiarano di conoscere gli argomenti posti all’Ordine del giorno e firmano il verbale di riunione

(10) Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le stesse sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

(11) In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 9

(Il Presidente)

  • Il Presidente della “ASSOCIAZIONE CCC”, viene eletto dal Congresso, ha la rappresentanza e la firma legale della Associazione; può costituirsi in giudizio ed ha la facoltà di nominare legali e tecnici.
  • Presiede il Consiglio Direttivo dei quali fa parte di diritto.
  • In caso di urgenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica.
  • Esegue le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  • Ha la gestione finanziaria della “ASSOCIAZIONE CCC” e può richiedere finanziamenti, affidamenti bancari di conto corrente e svolgere ogni altra operazione bancaria e non, necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, con facoltà di delega ad un componente del Consiglio Direttivo fissandone le modalità ed i limiti.
  • E’ coadiuvato dal Vicepresidente, ove nominato.

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Articolo 10

(Il Segretario Generale)

  • Il Segretario Generale viene eletto dall’Assemblea e partecipa di diritto al Consiglio Direttivo.

(2) Promuove, indirizza e coordina le iniziative e le attività di organizzazione e di esecuzione della “ASSOCIAZIONE CCC” d’intesa con il Presidente. 

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Articolo 11

(Il Collegio dei Probiviri)

  • E’ composto da un presidente e due membri, eletti dall’Assemblea possibilmente tra esperti di materie giuridiche.
  • Restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili
  • AI Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra g” Assodati e l’Associazione in sede di svolgimento del rapporto associativo.
  • II Collegio delibera a maggioranza.
  • Le decisioni del Collegio sono definitive e non impugnabili.

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Articolo 12

(Articolazioni territoriali)

(1) Con appositi regolamenti il Consiglio Direttivo, potrà determinare l’istituzione, sia a livello dì Unione Europea, sia in Italia, di articolazioni territoriali qualora ne ricorrano significative esigenze.

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Articolo 13

(Patrimonio)

(1) Il patrimonio della “ASSOCIAZIONE CCC” è costituito :

1. Dalle quote pagate dagli Associati, sia annuali, che periodiche o straordinarie;

2. Dalle quote pagate dagli Associati a fronte dei servizi associativi messi di volta in volta a disposizione degli Associati stessi

3. Dai beni immobili che per acquisti, lasciti e donazioni divengano proprietà dell’ Associazione;

4. Dai beni mobili e valori che, per acquisti, lasciti e donazioni divengano proprietà dell’Associazione;

5. da ogni accantonamento costituito, a copertura dei particolari rischi, o in previsione di oneri futuri;,

6. Da contributi di Enti pubblici e privati che, a qualsiasi titolo, pervengono alla “ASSOCIAZIONE CCC”

(2) Gli importi delle quote, dei contributi, dei canoni e di quant’altro, di norma uguali per tutti, potranno tuttavia variare da Associato ad Associato o per categorie di Associati, di volta in volta, per ammontare e per periodicità, a fronte di situazioni particolari deliberate dal Consiglio Direttivo .

(3) Gli Associatinon possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretenderne quota in caso di recesso .

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Articolo 14

(Esercizio sociale)

  • L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  • Alla fine di ogni esercizio sociale gli organi competenti provvedono alla redazione ed approvazione del Bilancio dell’Associazione ..

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Articolo 15

(Disposizioni iniziali transitorie)

(1) In sede di costituzione dell’Associazione sono stati nominati il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo.

(2) In sede di costituzione dell’Associazione si è stabilito che le funzioni del Collegio dei Revisori dei conti verranno svolte da un Revisore contabile unico fino alla nomina del Collegio.

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Articolo 16

(Scioglimento)

In caso di scioglimento della “ASSOCIAZIONE CCC” il Consiglio Direttivo nominerà uno o più Liquidatori ed il patrimonio dovrà essere devoluto esclusivamente ad Associazioni analoghe, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 2004, n.460.

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Articolo 17

(Rapporti con l’A.N.C.)

(1) Allo scopo di mantenere legami associativi, tra “ASSOCIAZIONE CCC” corrisponderà con l’Ispettorato ANC per il Lazio, anche in funzione dell’essere i Volontari soci ANC, per fornire le notizie che da questo dovessero essere richieste, rapporto annuale sull’operato dell’ ASSOCIAZIONE compreso.

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Articolo 18

(Norma finale)

(1) per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti Interni, valgono le disposizioni del Codice Civile e quelle del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

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          Redatto in Roma, il 28 ottobre 2014

          Letto, approvato e sottoscritto.