ASSOCIAZIONE

Cives Catervae Custodes Martiri di Nasiriyha – ODV

 “MARTIRI di NASIRIYHA”

Roma – Viale Palmiro Togliatti, 1280

STATUTO

(come modificato Assemblea straordinaria Anno 2020 il giorno 24 novembre)

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Art. 1
Costituzione

  1. E’ costituita l’Associazione di Volontariato denominata “Cives Catervae
    Custodes Martiri di Nasiriyha O.D.V., qui di seguito detta” Associazione.
  2. L’ associazione si configura quale organizzazione di Volontariato, ai sensi
    degli Art. 32 e seguenti del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del
    terzo settore), nonché dei principi Generali dell’ordinamento giuridico, per il
    conseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche,
    solidaristiche e di utilità sociale.
    L’ associazione in virtù dell’iscrizione nell’apposito registro, adotta la qualifica
    di O.D.V. e utilizza tale acronimo inserendo negli atti, nella corrispondenza e in
    ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  3. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti
    che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per
    meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2
Sede

  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede
    legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo
    Comune.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative
    dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3
Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4
Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione
    Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale
    della persona.
    L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
    assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei
    volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
  2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
    l’Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo
    prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse
    generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del2017:
    a ). interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
    2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge
    5 febbraio 1992, n. 109, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;
    e ) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 14
    febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
    modificazioni;
    f ) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
    Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
    y ) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche.
    L’associazione ha in particolare lo scopo di promuovere la tutela dei diritti della persona,
    l’organizzazione del volontariato, la protezione e la valorizzazione dell’ambiente e la tutela
    dei beni culturali.
    L’associazione persegue tali attività di interesse generale mediante:
  • Protocolli di intesa con l’amministrazione comunale in materia di decoro urbano e
    tutela del verde pubblico;
  • Accordi con enti benefici (Comunità di Sant’Egidio, Caritas Diocesana ecc.),
    tendenti al recupero ed al reinserimento nel tessuto sociale dei loro assistiti;
  • Accordi con le sovraintendenze dei beni culturali e ambientali sia Capitolina che
    Nazionale, e fondazioni private per la vigilanza e la tutela di monumenti e musei;
  • Partecipare ad iniziative tese ad aumentare nei cittadini l’amore e la sensibilità
    verso la costituzione italiana fonte primaria dei nostri diritti e doveri.
  1. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore,
    attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e
    strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto
    ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  2. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a
    terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le
    proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
    correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico
    sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento
    degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche
    attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o
    connessi con ipropri.

Art. 5
Associati

1.All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli
scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività
dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati
non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario
la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

  1. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti
    altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota
    di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di
    ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente
    Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli
    organi associativi.
    Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti
    con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
    La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura
    del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  2. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo
    deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il
    quale, entro 60 giornidal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si
  3. pronunci l’Assemblea, la quale,se non appositamente convocata, delibererà in occasione
    della prima riunione successiva.
  4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di
    recesso o perdita della qualifica disocio.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo,
    fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi
    momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo
    Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di
    partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto
    di voto in proprio e perdelega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le nonne del presente Statuto, le deliberazioni
    degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal
    Consiglio Direttivo.
  5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di
    volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi
    sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di
    contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta
    dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al
    volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
    documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti
    dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni
    e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile
    verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento
    dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza
    immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno
    in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi
    dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia
    atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché
    delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo
    dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano
    incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo
    delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e
    sentito l’associato interessato, se richiestodallo stesso. Il provvedimento di esclusione
    dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere
    entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla
    convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e
    l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art.8

Organi dell’Associazione

1.Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Organo di controllo (eventuale).
2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata
triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute aisensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9

Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

1.L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione

  1. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e
    passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in
    regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  2. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare,
    mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due
    deleghe conferitegli da altri associati.
  3. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
    a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
    dell’Associazione;
    b) individuare le eventuali attività diverse,secondarie e strumentali da realizzare;
    c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;

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d) eleggere i componenti delConsiglio Direttivo, determinandone il numero, l’eventuale
Organo di controllo;
e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione
di responsabilità nei loro confronti;
f) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua
richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato
interessato, ai sensi dell’art. 7 del presenteStatuto;
h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea ha inoltre il compito di:
i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Associazione stessa

  1. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto
    obbligano tutti gli associati.

Art. 10

Convocazione dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente,
    almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta
    il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni
    qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il
    Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della
    richiesta e l’Assemblea
  2. deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  3. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione
    scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con
    altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto
    termine.
    L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda
    convocazione, nonché l’elencodellemateriedatrattare.

Art. 11
Validità dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza
    l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea
    nomina il proprio presidente.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il
    diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
    rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione
    l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
    rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
    maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le
    deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione é necessaria la presenza
    della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli
    intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo
    scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonioresiduo deve essere
    deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degliassociati.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
    Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i
    verbali delle riunioni redatti.

Art.12

Nomina ecomposizionedelConsiglioDirettivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivodell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un
    minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
    nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare
    seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono
    insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare
    consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per
    nuove elezioni.
  4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e
    assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri
    membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere
    attribuitifinoadueincarichi aduna sola persona.

Art. 13

Convocazione evalidità del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e,
    comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio
    consuntivo e all’eventualepreventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli
    associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8
    giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e
    l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice
    Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le
    funzioni disegretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi disua assenza
    oimpedimento dapersona designata da chi presiede lariunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la
    maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto
    favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale
    della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di
    consultare i verbali delle riunioniredatti.

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea
    e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento
    degli scopi dell’Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
    a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
    b) assegnare tra isuoi componenti gli incarichi di Segretario eTesoriere;
    c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed ilsuo patrimonio, con
    ogni più ampio potere alriguardo;
    d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale
    bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione
    dell’Assemblea;
    e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che,
    conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e
    organizzativi della vita dell’Associazione.
    Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che
    delibererà con maggioranze ordinarie;
    f) indire adunanze, convegni, ecc.;
    g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
    h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzionianaloghe;
    i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
    j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni
    autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento
    dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
    k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad
    associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie
    dell’Associazione;
    ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i
    diritti di cui all’art. 6, comma 3;
    l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere direvoca.

Art. 15
Il Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in
    giudizio. Egli èanchePresidentedell’AssembleaedelConsiglioDirettivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre
    anni ed è rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente in particolare:
    a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in
    particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere
    ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da
    qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare
    pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi aidipendenti.
    Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma
    abbinata di altro componente ilConsiglio.
  5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel
    territorio.
  6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio
    Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in
    tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16

Il Segretario ed il Tesoriere

1.Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue
funzioni.

  1. Al Segretario compete:
    a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
    b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei
    volontari. 3.Al Tesoriere spetta il compito di:
    a) · tenere ed aggiornare i libri contabili;
    b) predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 17
Organo di Controllo

  1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga
    opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
    Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto
    anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e
    deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  2. L’Organo di controllo:
    •vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
    amministrazione;
    •vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
    concreto funzionamento;

•esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di
ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

  1. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui. 31, comma 1,all D.lgs n.
    117/2017 la revisione legale dei conti.

Art.18
Libri Sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri: libro degli
associati;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro
    delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
    Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono
    tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art.19
Risorse economiche

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33
    del D. Lgs. n. 117/2017, da:
    a) quote associative;
    b) erogazioni liberali di associati e terzi;
    c) donazioni e lasciti testamentari;
    d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
    e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi
    derivanti da convenzioni;
    t) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
    g) rendite patrimoniali;
    h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6
    del D. Lgs. n. 117/2017.
  2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
    riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
    amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni
    altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate
    comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
    dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.20
Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1°gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio
    consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a
    disposizione degli
    associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale,
    unitamente alla relazione dei revisori, qualoranominati.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o
    avanzi di
    gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere
    distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed
    incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degliscopi dell’Associazione.

Art. 21

Trasformazione fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione
    dell’Associazione è
    deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente
    Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori,
    scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano
    dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma
    saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui
  4. all’art. 45 comma 1 del D. Lgs.
    n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22
Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle
deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del
Codice Civile.